Art. 2.
(Attività della Commissione).

      1. La Commissione procede alla valutazione delle leggi, delle deliberazioni, delle misure e degli strumenti relativi all'attuazione delle politiche per lo sviluppo e l'incremento occupazionale nell'ambito delle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento alla misurazione dei benefìci ottenuti e dei reali progressi conseguiti.
      2. Per l'espletamento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo nonché dei compiti ad essa assegnati ai sensi dell'articolo 3, la Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie di sua competenza.